La normativa
Ai sensi dell'art. 16, D.L. 29/11/2008 n. 185,convertito in legge 2/2009, le società iscritte al Registro delle Imprese, costituite prima del 29/11/2008 sono tenute a comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata entro tre anni dall'entrata in vigore della normativa suddetta, cioè entro il 29/11/2011.
La comunicazione e le successive variazioni sono esenti da imposta di bollo e da diritti di segreteria.
Le imprese individuali sono invece esentate da questo obbligo.
Tuttavia sono tenute ad indicare una casella PEC propria o dell'intermediario incaricato dall'impresa nella trasmissione di atti che lo prevedono, come per esempio la Dichiarazione Unica.
La comunicazione
Da comunicare al Registro imprese entro il 29/11/2011
Le modalità
Potete provvedere direttamente o tramite il V.s referente.
Per conoscere tutte le modalità disponibili visitate
il sito della camera di commercio
Clicca qui per comunicare la tua Pec alla camera di commercio.